FIRMA DIGITALE Cades (.p7m) e Pades (.pdf) sono EQUIVALENTI
Sezioni Unite Civili della Cassazione sentenza n. 10266 del 27/4/2018
Ciò comporta, ai fini dell’art. 374 cod. proc. civ., l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180427/snciv@sU0@a2018@n10266@tS.clean.pdf