E’ possibile e come fare la perizia di una fotocopia ?
Fotocopia:
I presupposti per come fare la perizia di una fotocopia vertono su fattori ed elementi che è possibile espressamente estrarre e o essere tratti, appunto, da documentazione che abbia incorporati elementi adeguatamente riscontrabili imprescindibili per l’impegno da svolgere.
Quanto sopra viene precisato, in quanto è risaputo che attraverso la manipolazione della grafia, sia essa effettuata con uso di mezzi informatici, a mano libera e o con altri artifici imitativi/falsificativi, è facile dare vita ad una duplicazione apparentemente “genuina”, in modo particolare attraverso la sua produzione attraverso una fantomatica copia fotostatica.
Detti chiarimenti vengono esplicati, non solo in coerenza ai presupposti di etica, professionalità e serietà dello scrivente, ma anche alla luce di esatti adempimenti giurisprudenziali sanciti dalla Corte di Cassazione ed ai canoni che la metodologia dell’esame forense espleta attraverso una confermata ed esatta sequenza di criterio.
Le leggi grafiche, esprimono regole attraverso le quali è possibile, nei limiti del materiale grafico in indagine, poter rilevare elementi utili attraverso i quali è possibile effettuare riscontri con gli indici grafici rilevati dalle grafie poste in comparazione.
Quindi la documentazione in fotocopia è utile entro un certo limite, oltre il quale non è più adeguata; ciò in considerazione della qualità degli elementi osservabili nella stessa.
Naturalmente, anche come esprime la suprema corte, deve essere il professionista a poter indicare se il documento in copia del quale si chiede l’esame, contenga o meno elementi attraverso i quali sia possibile o meno poter procedere all’esame.
Solo l’esperto in esame forense di manoscritte può cogliere elementi espressi nel documento in copia al fine del loro esame, questo limite non deve essere travalicato, altrimenti l’esame perde valore.
Ad esempio le differenze che appaiono tra una fotocopia fatta all’istante da un documento in originale e la copia di una fotocopia (magari fatta 100 volte) possono indurre o meno l’esperto ad esprimere un parere.
Il nostro studio è in grado di esaminare e periziare anche documentazione in fotocopia, anche attraverso esami tecnici all’Infrarosso, ultravioletto e 3D.
[1] Corte di cassazione n. 1831/00
“….l’esito favorevole della querela di falso postula che il documento sia stato prodotto in originale. Infatti solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l’ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può rivelare.Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità – la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia, dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l’unicità dell’atto riprodotto e quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell’atto.
*Corte di cassazione n. 1903/09 – n.20484/2014
“soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico – fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi”;
No responses yet